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Decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185 (in Gazz. Uff., 21 giugno, n.143) -
Attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori
in materia di contratti a distanza.
Art. 3
Informazioni per il consumatore.
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza,
il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato,
l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio,
comprese tutte le tasse e le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di
ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di conclusione dello stesso ai sensi dell'art. 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base
diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione
di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve inequivocabile, devono essere
fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a
distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia
di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie
di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche l'identità del fornitore e lo scopo commerciale della
telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con
il consumtore, a pena di nullità del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le
informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.
In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di
cui all'art. 4.
Art. 4
Conferma scritta delle informazioni.
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto
duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile di tutte le informazioni previste dall'art. 3,
comma 1, prima od al momento dell'esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse
forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso
ai sensi dell'art. 5, inclusi i casi di cui all'art. 5, comma 2;
b) l'inidirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare
reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore
ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è
effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano
forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione.
Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del
fornitore cui poter presentare reclami.
Art. 5
Esercizio del diritto di recesso.
1.Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità
e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano
stati soddisfatti gli obblighi di cui all'art.4 o dal giorno in cui questi ultimi
siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto
purchè non oltre il termine di 3 mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano
stati soddisfatti gli obblighi di cui all'art.4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione
del contratto purchè non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'art.4, il termine
per l'esercizio del diritto di recesso è di 3 mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare i diritti di recesso
previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di forniture di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore,
prima della scadenza del termine di 7 giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del
,mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per
loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi
rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal
consumatore;
e) di fornitura di giornali periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione
scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante
telegramma, telex e fac-simile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a
disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi
previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore
a 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente
articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto
dal contratto d'istanza.
7. Se il dirtto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente
articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve
avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile, e in ogni caso entro trenta giorni dalla data
in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente
o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base
ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza
alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle
disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo
concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del
servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta salva
la corresponsione degli interessi legali maturati.
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